Art. 39

Responsabilità per il trattamento dei dati

In vigore dal 30 nov 2017
Responsabilità per il trattamento dei dati 1.   Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione. Ciascuno Stato membro garantisce che i dati raccolti e registrati nell’EES siano trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che i dati siano: a) raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino di paese terzo interessato; b) registrati lecitamente nell’EES; c) esatti e aggiornati quando trasmessi all’EES. 2.   eu-LISA garantisce che l’EES sia gestito conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione di cui all’. In particolare, eu-LISA: a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell’EES e la NUI, fatte salve le responsabilità degli Stati membri; b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell’EES. 3.   eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 in considerazione dell’entrata in funzione dell’EES.
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