Art. 37

Sviluppo e gestione operativa

In vigore dal 30 nov 2017
Sviluppo e gestione operativa 1.   eu-LISA è responsabile dello sviluppo del sistema centrale dell’EES, delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS. eu-LISA è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all’ e dell’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2, secondo le norme dettagliate di cui agli , paragrafo 7 e 63, paragrafo 2 e secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente all’, primo comma, lettere h) e j). eu-LISA definisce la progettazione dell’architettura fisica dell’EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale dell’EES, le NUI, l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’ del presente regolamento e l’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall’istituzione dell’interoperabilità con l’EES nonché dall’attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all’ del presente regolamento. eu-LISA sviluppa e implementa il sistema centrale dell’EES, le NUI, l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’ e l’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2, non appena possibile dopo l’adozione da parte della Commissione delle misure di cui all’. Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto. Quando si sviluppano e realizzano il sistema centrale dell’EES, le NUI, e l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’ e l’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2, i compiti di eu-LISA sono anche di: a) effettuare una valutazione del rischio connesso alla sicurezza; b) attenersi ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo dell’EES; c) svolgere una valutazione del rischio connesso alla sicurezza riguardo all’interoperabilità con il VIS di cui all’ e valutare le necessarie misure di sicurezza richieste per la realizzazione dell’interoperabilità con il VIS. 2.   In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o i supplenti, dal presidente del gruppo consultivo dell’EES di cui all’, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che sono conformi alle condizioni di cui all’, paragrafo 2. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre. Garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell’EES e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell’EES. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti: a) la sua presidenza; b) i luoghi di riunione; c) la preparazione delle riunioni; d) l’ammissione di esperti alle riunioni; e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l’ del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma. In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo dell’EES di cui all’ è composto dai responsabili di progetto dei sistemi nazionali dell’EES e presieduto da eu-LISA. Esso si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre fino all’entrata in funzione dell’EES. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri. 3.   eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale dell’EES, delle NUI e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale dell’EES, le NUI, l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’ e l’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell’EES e le NUI, del servizio web di cui all’ e dell’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2. La gestione operativa dell’EES consiste nell’insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento dell’EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che l’EES funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni del sistema centrale dell’EES da parte delle autorità di frontiera, conformemente alle specifiche tecniche. 4.   Fatto salvo l’ dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e le condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione, stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (42), eu-LISA garantisce che i membri del suo personale che operano con i dati dell’EES o con i dati conservati nell’EES applichino adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo