Art. 61

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

In vigore dal 30 nov 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: 1) L’, paragrafo 1, è così modificato: a) sono inserite le lettere seguenti: «d bis) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;»; b) è aggiunta la seguente lettera: «l) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione ai sensi di un accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra. (*2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).»;" 2) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae ed esporta immediatamente dal VIS al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), i dati elencati ai sensi dell’, paragrafo 1, di tale regolamento. (*3)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;" 3) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’autorità competente per i visti che ha adottato la decisione di proroga del periodo di validità, della durata del soggiorno per un visto rilasciato o di entrambi estrae immediatamente ed esporta dal VIS all’EES i dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; c) tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Ai fini della consultazione dell’EES per l’esame delle domande di visto e le relative decisioni in conformità dell’ del regolamento (UE) 2017/2226, l’autorità competente per i visti è abilitata a eseguire un’interrogazione nell’EES direttamente dal VIS con uno o più dei dati di cui al suddetto articolo. 5.   Qualora dall’interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nel VIS ovvero sussistano dubbi circa l’identità del cittadino di paese terzo, l’autorità competente per i visti è abilitata alla consultazione dei dati a fini di identificazione conformemente all’.»; 5) nel capo III è inserito l’articolo seguente: «Articolo 17 bis Interoperabilità con l’EES 1.   A partire dall’entrata in funzione dell’EES, come previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, è stabilita l’interoperabilità tra l’EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS. La consultazione diretta tra l’EES e il VIS è possibile solo se prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (UE) 2017/2226. L’estrazione dal VIS dei dati relativi ai visti, la loro esportazione nell’EES e l’aggiornamento dei dati dal VIS all’EES avviene mediante un processo automatizzato ogni volta che l’autorità interessata avvia l’operazione in questione. 2.   L’interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l’EES dal VIS: a) quando svolgono l’esame dei visti e prendono le relative decisioni di cui all’ del regolamento (UE) 2017/2226 e all’, paragrafo 4, del presente regolamento; b) al fine di estrarre ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all’EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/2226 e agli del presente regolamento. 3.   L’interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l’EES di consultare il VIS dall’EES al fine di: a) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES così che una cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto possa essere costituita o aggiornata nell’EES conformemente agli del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18 bis del presente regolamento; b) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/2226 e agli del presente regolamento; c) verificare l’autenticità e la validità del visto, se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) siano soddisfatte, o a entrambi i fini, come previsto all’, paragrafo 2, del presente regolamento; d) verificare se i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per i quali non è stato registrato un fascicolo individuale registrato nell’EES erano precedentemente registrati nel VIS a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 19 bis del presente regolamento; e) verificare, qualora l’identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali, l’identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali con quelle del VIS conformemente all’, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’, paragrafo 6, del presente regolamento. 4.   Ai fini del funzionamento del servizio web dell’EES di cui all’ del regolamento (UE) 2017/2226, il VIS aggiorna quotidianamente la banca dati distinta a sola lettura di cui all’, paragrafo 5, di tale regolamento mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati del VIS. 5.   A norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2226, la Commissione adotta le misure necessarie per l’istituzione e la progettazione ad alto livello dell’interoperabilità. Per istituire l’interoperabilità con l’EES, l’autorità di gestione sviluppa la necessaria evoluzione e l’adattamento del VIS centrale, dell’interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali. Gli Stati membri adattano e sviluppano le infrastrutture nazionali. (*4)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).»." 6) l’ è sostituito dal seguente: « Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo 1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità, la validità temporale e territoriale e lo status del visto o allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/399, ovvero a entrambi gli scopi, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti a) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure b) numero del visto adesivo. 2.   Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando l’EES è interrogato conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera esegue un’interrogazione nel VIS direttamente dall’EES utilizzando i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. 3.   In deroga al paragrafo 2, del presente articolo quando l’EES è interrogato conformemente all’, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS senza avvalersi dell’interoperabilità con l’EES, qualora sia necessario in determinate circostanze, in particolare qualora sia più opportuna, per la specifica situazione di un cittadino di paese terzo, un’interrogazione con i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo oppure qualora sia tecnicamente impossibile, temporaneamente, consultare i dati dell’EES o in caso di un suo guasto. 4.   Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati sono contenuti nel VIS, che sono ancora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell’attraversamento della frontiera, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda in questione, nonché nel fascicolo o nei fascicoli collegati ai sensi dell’, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo: a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punti 2 e 4; b) fotografie; c) dati di cui agli e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata. Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere forniti per ragioni di fatto, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, sui quali è apposta l’indicazione «non pertinente». 5.   Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che nessun visto valido è registrato, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo o fascicoli relativa alla domanda nonché nel fascicolo o fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell’, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo: a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punti 2 e 4; b) fotografie; c) dati di cui agli e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati o revocati o la cui validità è prorogata. 6.   Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verifica l’identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) l’identità della persona non può essere verificata nell’EES in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, quando: i) il titolare del visto non è ancora registrato nell’EES; ii) l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226; iii) sussistono dubbi circa l’identità del titolare del visto; iv) per qualsiasi altro motivo; b) l’identità della persona può essere verificata nell’EES ma si applica l’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 1. 7.   Ai fini della verifica delle impronte digitali nel VIS di cui al paragrafo 6, l’autorità competente può interrogare il VIS dall’EES. 8.   Qualora la verifica del titolare del visto o dei visti non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare del visto o l’autenticità del visto o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere in cui l’EES è operativo è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell’, paragrafi 1 e 2.»; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis Estrazione di dati VIS per la creazione o l’aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell’EES Unicamente ai fini della creazione o dell’aggiornamento nell’EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all’, paragrafo 2, e agli del regolamento (UE) 2017/2226, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell’EES i dati conservati nel VIS e indicati all’, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.»; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 bis Uso del VIS prima della costituzione nell’EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto 1.   Al fine di verificare se una persona sia stata precedentemente registrata nel VIS, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 consultano il VIS prima di costituire nell’EES il fascicolo individuale di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/2226. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, qualora si applichi l’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e dall’interrogazione di cui all’ del medesimo regolamento risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell’EES, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a eseguire interrogazioni nel VIS con i seguenti dati: cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio. 3.   Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seguito di un’interrogazione avviata nell’EES conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo può interrogare il VIS direttamente dall’EES utilizzando i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verifica le impronte digitali del cittadino di paese terzo confrontandole con quelle registrate nel VIS. Detta autorità può eseguire la verifica dall’EES. Per i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l’interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2. 5.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo e dalla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda interessato, nonché in un fascicolo o nei fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell’, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo: a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punti 2 e 4; b) fotografie; c) dati di cui agli e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, o revocati o la cui validità è prorogata. 6.   Qualora la verifica di cui ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità della persona o l’autenticità del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere in cui l’EES è operativo è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell’, paragrafi 1 e 2. L’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo può eseguire dall’EES l’identificazione di cui all’.»; 9) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, o di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, o di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.»; 10) all’ è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   A decorrere dal 30 giugno 2018, l’autorità di gestione assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3.»; 11) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuno Stato membro e l’autorità di gestione conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registri indicano: a) la finalità dell’accesso di cui all’, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22; b) la data e l’ora; c) il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14; d) il tipo di dati utilizzati ai fini della interrogazione di cui all’, paragrafo 2, all’, all’, paragrafi 1 e 6, all’, paragrafo 1, all’articolo 19 bis, paragrafi 2 e 4, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1; nonché e) il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Per le operazioni di cui all’articolo 17 bis, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell’EES in conformità del presente articolo e dell’ del regolamento (UE) 2017/2226.»
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