Art. 60

Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

In vigore dal 30 nov 2017
Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen L’ della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, è così modificato: 1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non osta al diritto di ciascuna parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni su un periodo di 180 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio: a) in circostanze eccezionali; o b) in conformità di un accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore della presente convenzione e notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 2 quinquies.»; 2) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Il soggiorno di uno straniero nel territorio di una parte contraente può essere prorogato in conformità di un accordo bilaterale ai sensi del paragrafo 2, lettera b), su richiesta dello straniero e presentata alle autorità competenti di tale parte contraente all’atto dell’ingresso o nel corso del soggiorno dello straniero al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del suo soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Qualora lo straniero non abbia presentato una richiesta durante il soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il suo soggiorno può essere prorogato a norma di un accordo bilaterale concluso da una parte contraente e il suo soggiorno di oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede tale proroga può essere ritenuto legittimo dalle autorità competenti di tale parte contraente purché lo straniero interessato presenti prove attendibili atte a dimostrare che durante detto periodo ha soggiornato esclusivamente nel territorio di tale parte contraente. 2 ter.   Qualora il soggiorno sia prorogato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti della parte contraente in questione inseriscono i dati relativi alla proroga nell’ultima cartella di ingresso/uscita pertinente collegata al fascicolo individuale dello straniero contenuto nel sistema di entrate/uscita stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tali dati sono inseriti in conformità dell’ di tale regolamento. 2 quater.   Qualora il soggiorno sia prorogato a norma del paragrafo 2, lo straniero interessato è autorizzato a soggiornare esclusivamente nel territorio della parte contraente in questione e a uscire alle frontiere esterne di tale parte. L’autorità competente che ha prorogato il soggiorno informa lo straniero interessato del fatto che la proroga del soggiorno autorizza lo straniero interessato a soggiornare esclusivamente nel territorio di tale parte contraente e che deve uscire alle frontiere esterne di tale parte contraente. 2 quinquies.   Entro il 30 marzo 2018, le parti contraenti notificano alla Commissione il testo dei loro pertinenti accordi bilaterali applicabili di cui al paragrafo 2, lettera b). Se una parte contraente cessa di applicare uno di tali accordi bilaterali, ne informa la Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea informazioni su tali accordi bilaterali, tra cui almeno gli Stati membri e i paesi terzi interessati, i diritti per gli stranieri conseguenti da tali accordi bilaterali nonché eventuali relative modifiche. (*1)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo