Art. 63

Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche

In vigore dal 30 nov 2017
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche 1.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche senza consentire l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’, paragrafo 2: a) le informazioni sullo status; b) la cittadinanza, il sesso e l’anno di nascita del cittadino di paese terzo; c) la data e il valico di frontiera di ingresso in uno Stato membro e la data e il valico di frontiera di uscita da uno Stato membro; d) il tipo del documento di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio; e) il numero delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine di cui all’, le cittadinanze delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine e il valico di frontiera di ingresso; f) i dati inseriti in relazione a revoche dell’autorizzazione di soggiorno o a qualsiasi autorizzazione di soggiorno la cui validità è prorogata; g) il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto, se applicabile; h) il numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all’, paragrafi 3 e 4; i) il numero di cittadini di paesi terzi respinti, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi respinti, il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) del valico di frontiera in cui è stato rifiutato l’ingresso e i motivi per cui è stato rifiutato ai sensi dell’, paragrafo 6, lettera d). Il personale debitamente autorizzato dell’agenzia della guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) ha accesso alla consultazione dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell’esecuzione delle analisi di rischio e delle valutazioni sulla vulnerabilità di cui agli di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici un archivio di dati a livello centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale archivio di dati non consente l’identificazione delle persone fisiche ma permette alle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e i soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consolati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell’Unione basate su dati concreti. Tale archivio di dati contiene anche statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L’accesso a tale archivio di dati è concesso mediante un accesso sicuro tramite TESTA con controllo dell’accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche. Norme dettagliate concernenti il funzionamento di tale archivio di dati e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili ad esso sono adottate secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento dell’EES di cui all’, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio. 4.   Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative all’EES in cui figurano, in particolare, il numero, la cittadinanza, l’età, il sesso, la durata del soggiorno e il valico di frontiera di ingresso dei soggiornanti fuoritermine, dei cittadini di paesi terzi respinti, compresi i motivi del respingimento, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata nonché il numero di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali. 5.   Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati in una relazione annuale relativa all’anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo. 6.   Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.
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