Art. 65

Comunicazioni

In vigore dal 30 nov 2017
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità responsabile del trattamento di cui all’. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all’, paragrafo 2, che hanno accesso ai fini dell’inserimento, della rettifica, dell’integrazione, della cancellazione, della consultazione o della ricerca dei dati. Tre mesi dall’entrata in funzione dell’EES ai sensi dell’, eu-LISA pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco consolidato di tali autorità. Gli Stati membri comunicano senza indugio anche ogni relativa modifica. In caso di modifiche, eu-LISA pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all’ e comunicano senza indugio ogni relativa a modifica. 4.   Europol comunica alla Commissione e a eu-LISA l’autorità che ha designato e il suo punto di accesso centrale di cui all’ e comunica senza indugio ogni successiva modifica. 5.   eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 6.   La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In caso di modifiche alle stesse, la Commissione pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornata la pagina web pubblica che contiene tali informazioni.
Storico versioni

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