Art. 66

Entrata in funzione

In vigore dal 30 nov 2017
Entrata in funzione 1.   La Commissione decide la data a partire dalla quale l’EES entra in funzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all’ e all’, paragrafi 4 e 5; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’EES che deve essere effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri; c) gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all’EES i dati di cui agli articoli da 16 a 20 e le abbiano comunicate alla Commissione; d) gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione come previsto all’, paragrafi 1, 2 e 3. 2.   L’EES è operativo: a) negli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen e b) negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) è stato completato con successo l’accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili; ii) le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi atti di adesione, e iii) le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al VIS che sono necessarie al funzionamento dell’EES ai sensi del presente regolamento sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi atti di adesione. 3.   Uno Stato membro che non è contemplato dal paragrafo 2 è connesso all’EES non appena sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2, lettera b). La Commissione decide la data a partire dalla quale l’EES entra in funzione in tali Stati membri. 4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b). 5.   La decisione della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 3 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   Gli Stati membri ed Europol iniziano a utilizzare l’EES a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 3.
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