Art. 36
Adozione di atti di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo
In vigore dal 30 nov 2017
Adozione di atti di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo
La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale dell’EES, delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione, del servizio web di cui all’ e dell’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:
a)
le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nell’EES;
b)
le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nell’EES, anche quando è rilevata sul posto o estratta elettronicamente dall’eMRTD;
c)
l’inserimento dei dati conformemente agli articoli da 16 a 20;
d)
l’accesso ai dati conformemente agli articoli da 23 a 33;
e)
la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi dell’;
f)
la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’;
g)
i requisiti operativi, inclusi le specifiche minime per le attrezzature tecniche e i requisiti relativi alle prestazioni biometriche dell’EES, in particolare per quanto riguarda i tassi richiesti di falsa identificazione positiva, di falsa identificazione negativa e di insuccesso nell’inserimento prescritti;
h)
le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all’, comprese le disposizioni specifiche per la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori;
i)
l’istituzione e la progettazione ad alto livello dell’interoperabilità di cui all’;
j)
le specifiche e le condizioni per l’archivio di dati di cui all’, paragrafo 2;
k)
la creazione dell’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3, e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri;
l)
le specifiche relative a soluzioni tecniche che consentano la connessione dei punti di accesso centrale ai sensi degli e a una soluzione tecnica che consenta la raccolta dei dati statistici richiesti ai sensi dell’, paragrafo 8.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera i), del presente articolo, il comitato istituito ai sensi dell’ del presente regolamento consulta il comitato VIS istituito ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 767/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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