Art. 31

Procedure di accesso all’EES a fini di contrasto

In vigore dal 30 nov 2017
Procedure di accesso all’EES a fini di contrasto 1.   Un’unità operativa di cui all’, paragrafo 5, presenta una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo a un punto di accesso centrale di cui all’, paragrafo 3, per l’accesso ai dati dell’EES. Quando riceve la richiesta di accesso, tale punto di accesso centrale verifica se le condizioni di accesso di cui all’ siano soddisfatte. Se le condizioni di accesso sono soddisfatte, tale punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati dell’EES consultati sono trasmessi a un’unità operativa di cui all’, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati. 2.   In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, un punto di accesso centrale di cui all’, paragrafo 3, tratta le richieste immediatamente e verifica solo a posteriori se tutte le condizioni di cui all’ siano soddisfatte, compresa l’effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dopo il trattamento della richiesta. 3.   Qualora la verifica a posteriori accerti che l’accesso ai dati dell’EES non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dall’EES e informano il pertinente punto di accesso centrale dello Stato membro in cui la richiesta della cancellazione è stata effettuata.
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