Art. 33

Procedura e condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte di Europol

In vigore dal 30 nov 2017
Procedura e condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte di Europol 1.   Europol ha accesso alla consultazione dell’EES se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol; b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico; c) esistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell’EES contribuisca alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che la persona sospettata, l’autore o la vittima di un reato di terrorismo o un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. 2.   L’accesso all’EES come strumento per identificare una persona sospettata sconosciuta, un autore sconosciuto o una vittima presunta sconosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la consultazione, in via prioritaria, dei dati conservati nelle banche dati che sono tecnicamente e giuridicamente accessibili a Europol non ha consentito di identificare la persona in questione. In parallelo a una richiesta di consultazione dell’EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso soggetto interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI. 3.   Le condizioni di cui all’, paragrafi a 3, 4 e 5, si applicano di conseguenza. 4.   L’autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati dell’EES o una serie specifica di dati dell’EES al punto di accesso centrale di Europol di cui all’, paragrafo 2. Quando riceve la richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano soddisfatte. Se tutte le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale di Europol tratta la richiesta. I dati dell’EES consultati sono trasmessi all’unità operativa designata da Europol in modo che la sicurezza dei dati non sia compromessa. 5.   Europol tratta solo le informazioni ottenute da una consultazione dei dati dell’EES soggetta all’autorizzazione dello Stato membro d’origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol di detto Stato membro.
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