Art. 35
Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati
In vigore dal 30 nov 2017
Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati
1. Lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso introdotti nell’EES, rettificandoli, integrandoli o cancellandoli.
2. Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nell’EES sono di fatto inesatti o incompleti o che sono stati trattati nell’EES in violazione del presente regolamento, lo Stato membro competente li controlla e, ove necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall’EES senza indugio e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3. I dati possono essere verificati, rettificati, integrati o cancellati anche su richiesta dell’interessato ai sensi dell’.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nell’EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell’EES in violazione del presente regolamento, esso li controlla, purché sia possibile farlo senza consultare lo Stato membro competente, e, ove necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall’EES senza indugio e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3. Qualora non sia possibile verificare i dati senza consultare lo Stato membro responsabile, lo stesso contatta le autorità dello Stato membro competente entro sette giorni, decorsi i quali quest’ultimo verifica l’esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento entro un mese. I dati possono essere verificati, rettificati, integrati o cancellati anche su richiesta del cittadino di paese terzo interessato ai sensi dell’.
4. Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell’EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell’EES in violazione del presente regolamento, esso verifica innanzitutto l’esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall’EES. Qualora i dati registrati nel VIS sono identici a quelli registrati nell’EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l’inserimento di tali dati nel VIS mediante l’infrastruttura del VIS in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l’inserimento di tali dati nel VIS verifica tali dati e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro interessato, il quale provvede, se necessario, senza indugio a rettificarli, integrarli o cancellarli dall’EES e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3.
5. I dati relativi alle persone identificate di cui all’ sono cancellati senza indugio dall’elenco menzionato in tale articolo e sono rettificati o integrati nell’EES qualora il cittadino di paese terzo interessato dimostri, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze gravi ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto legale di soggiorno o che si è verificato un errore. Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, tale cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano rettificati, integrati o cancellati.
6. Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo applicabile di cui all’, il fascicolo individuale e le cartelle di ingresso/uscita collegate a tale fascicolo individuale di cui agli e le cartelle relative al respingimento collegate a tale fascicolo individuale di cui all’, senza indugio e, in ogni caso, non oltre cinque giorni lavorativi dal giorno in cui tale cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o è rientrato nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo di cui all’, sono cancellati dall’EES e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3:
a)
dallo Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza, o
b)
dallo Stato membro che ha rilasciato il permesso o la carta di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata.
Se il cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di Andorra, Monaco o San Marino o è in possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano, informa di tale cambiamento le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro cancella senza indugio i suoi dati dall’EES. Il cittadino di paese terzo in questione deve avere accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.
7. Il sistema centrale dell’EES informa immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei dati dell’EES e, ove applicabile, dall’elenco di persone identificate di cui all’, paragrafo 3.
8. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente abbia rettificato, integrato o cancellato i dati in conformità del presente regolamento, tale Stato membro diventa lo Stato membro responsabile della rettifica, dell’integrazione o della cancellazione dei dati. L’EES registra tutte le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni dei dati.
Storico versioni
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