Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 nov 2017
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri che sono soggetti a verifiche di frontiera conformemente al regolamento (UE) 2016/399 all’atto dell’attraversamento delle frontiere presso cui l’EES è operativo, e
b)
ai cittadini di paesi terzi all’ingresso nel territorio degli Stati membri e all’uscita dagli stessi, che:
i)
sono familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
ii)
non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (32).
2. Il presente regolamento si applica altresì ai cittadini di paesi terzi ai quali sia rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/399.
3. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva, che accompagnino o raggiungano o meno tale cittadino dell’Unione;
b)
ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino di paese terzo, qualora:
i)
i cittadini di un paese terzo godano del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
ii)
i cittadini di paesi terzi siano titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
c)
ai titolari del permesso di soggiorno di cui all’, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
d)
ai cittadini di paesi terzi che esercitano i loro diritti alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) o della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
e)
ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
f)
ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;
g)
alle persone o alle categorie di persone esonerate dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di norme specifiche per le verifiche di frontiera di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/399;
h)
alle persone o alle categorie di persone di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2016/399.
4. Le disposizioni del presente regolamento relative al calcolo della durata del soggiorno autorizzato e alla generazione di segnalazioni dirette agli Stati membri alla scadenza del soggiorno autorizzato non si applicano ai cittadini di paesi terzi che:
a)
sono familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
b)
non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2226:oj#art-2