Art. 1
Oggetto
In vigore dal 30 nov 2017
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un «sistema di ingressi/uscite» (Entry/Exit System – EES) per:
a)
registrare e conservare la data, l’ora e il luogo d’ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri presso cui l’EES è operativo;
b)
calcolare la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di tali paesi terzi;
c)
generare segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere del soggiorno autorizzato, nonché
d)
registrare e conservare la data, l’ora e il luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata e l’autorità dello Stato membro che ha rifiutato l’ingresso e la relativa motivazione.
2. A fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, il presente regolamento stabilisce inoltre le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri e l’Europol possono accedere all’EES a scopo di consultazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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