Art. 50
Diritto d’informazione
In vigore dal 30 nov 2017
Diritto d’informazione
1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all’ del regolamento (UE) 2016/679, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono da registrare nell’EES sono informati dallo Stato membro competente di quanto segue:
a)
il fatto che l’EES può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;
b)
l’obbligo per i cittadini di paesi terzi esenti dal visto e per i titolari di un FTD di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali;
c)
l’obbligo imposto a tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell’EES di sottoporsi al rilevamento dell’immagine del volto;
d)
l’obbligo di acquisire i dati ai fini dell’esame delle condizioni d’ingresso;
e)
il fatto che l’ingresso sarà negato se un cittadino di paese terzo rifiuta di fornire i dati biometrici necessari per la registrazione, la verifica o l’identificazione nell’EES;
f)
il diritto di ottenere informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato ai sensi dell’, paragrafo 3;
g)
il fatto che i dati personali conservati nell’EES possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale elencata nell’allegato I ai fini del rimpatrio, a un paese terzo conformemente all’, paragrafo 6, e agli Stati membri conformemente all’;
h)
l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità di controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di tutela dei dati personali;
i)
il fatto che i dati dell’EES saranno accessibili per la gestione delle frontiere e l’agevolazione e che i soggiorni fuoritermine comporteranno automaticamente l’aggiunta dei loro dati nell’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3, nonché le possibili conseguenze dei soggiorni fuoritermine;
j)
il periodo di conservazione dei dati stabilito per le cartelle di ingresso e uscita, per quelle relative al respingimento e per singoli fascicoli a norma dell’;
k)
il diritto dei soggiornanti fuoritermine di chiedere che i propri dati personali siano cancellati dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3, e siano rettificati nell’EES qualora dimostrino di aver superato la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili;
l)
il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite per iscritto, con qualsiasi mezzo adeguato, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, ed è resa disponibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, in una versione linguistica che la persona interessata capisca o che dovrebbe ragionevolmente capire, al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi siano informati dei loro diritti nel momento in cui il fascicolo individuale dell’interessato è creato conformemente all’ o 18.
3. Inoltre, la Commissione crea un sito web contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che elaborano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. La Commissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un modello. Il modello è redatto in modo da consentire agli Stati membri di integrarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell’interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo nonché gli estremi dell’ufficio del responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità di controllo. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che riguardano le specifiche e le condizioni per il sito web di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati prima dell’inizio delle operazioni dell’EES in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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