Art. 64

Spese

In vigore dal 30 nov 2017
Spese 1.   Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema centrale dell’EES, dell’infrastruttura di comunicazione, della NUI, del servizio web e dell’archivio dei dati di cui all’, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 2.   Le spese sostenute in relazione all’integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e la connessione alla NUI come quelle sostenute per ospitare la NUI sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Sono escluse le seguenti spese: a) l’ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici); b) l’hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento); c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza); d) l’adattamento degli attuali sistemi di polizia e di verifiche di frontiera ai sistemi nazionali di ingressi/uscite; e) la gestione di progetto dei sistemi nazionali di ingressi/uscite; f) la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali; g) i sistemi di controllo di frontiera automatizzati, i sistemi self-service e i varchi automatici. 3.   Le spese sostenute dai punti di accesso centrale di cui agli sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol. Le spese relative alla connessione di tali punti di accesso centrale alla NUI e all’EES sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol. 4.   Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l’infrastruttura tecnica necessaria all’attuazione del capo IV e si fanno carico dei costi derivanti dall’accesso all’EES a tal fine.
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