Art. 64
Spese
In vigore dal 30 nov 2017
Spese
1. Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema centrale dell’EES, dell’infrastruttura di comunicazione, della NUI, del servizio web e dell’archivio dei dati di cui all’, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. Le spese sostenute in relazione all’integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e la connessione alla NUI come quelle sostenute per ospitare la NUI sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
Sono escluse le seguenti spese:
a)
l’ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
b)
l’hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
c)
la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);
d)
l’adattamento degli attuali sistemi di polizia e di verifiche di frontiera ai sistemi nazionali di ingressi/uscite;
e)
la gestione di progetto dei sistemi nazionali di ingressi/uscite;
f)
la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali;
g)
i sistemi di controllo di frontiera automatizzati, i sistemi self-service e i varchi automatici.
3. Le spese sostenute dai punti di accesso centrale di cui agli sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol. Le spese relative alla connessione di tali punti di accesso centrale alla NUI e all’EES sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol.
4. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l’infrastruttura tecnica necessaria all’attuazione del capo IV e si fanno carico dei costi derivanti dall’accesso all’EES a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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