Art. 40

Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite

In vigore dal 30 nov 2017
Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite 1.   Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell’EES, conformemente alle finalità dell’EES, nel sistema nazionale di ingressi e uscite o in archivi nazionali equivalenti nel pieno rispetto del diritto dell’Unione. 2.   I dati non sono conservati nel sistema nazionale di ingressi/uscite o in archivi nazionali equivalenti per un periodo superiore a quello per cui sono conservati nell’EES. 3.   Qualsiasi uso di dati non conforme al paragrafo 1 è considerato abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro e del diritto dell’Unione. 4.   Il presente articolo non può essere inteso nel senso di richiedere adattamenti tecnici dell’EES. Gli Stati membri possono conservare i dati conformemente al presente articolo a loro spese, a loro rischio e usando i loro mezzi tecnici.
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