Art. 40
Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite
In vigore dal 30 nov 2017
Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite
1. Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell’EES, conformemente alle finalità dell’EES, nel sistema nazionale di ingressi e uscite o in archivi nazionali equivalenti nel pieno rispetto del diritto dell’Unione.
2. I dati non sono conservati nel sistema nazionale di ingressi/uscite o in archivi nazionali equivalenti per un periodo superiore a quello per cui sono conservati nell’EES.
3. Qualsiasi uso di dati non conforme al paragrafo 1 è considerato abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro e del diritto dell’Unione.
4. Il presente articolo non può essere inteso nel senso di richiedere adattamenti tecnici dell’EES. Gli Stati membri possono conservare i dati conformemente al presente articolo a loro spese, a loro rischio e usando i loro mezzi tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2226:oj#art-40