Art. 43
Sicurezza dei dati
In vigore dal 30 nov 2017
Sicurezza dei dati
1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione alla NUI. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall’EES.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione alla propria infrastruttura di frontiera nazionale, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati e alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente alle finalità dell’EES;
c)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
d)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali conservati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
e)
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;
f)
impedire che i dati siano trattati nell’EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell’EES siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
g)
garantire che le persone autorizzate ad accedere all’EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
h)
garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all’EES creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate a inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e mettano tali profili a disposizione delle autorità di controllo;
i)
garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
j)
garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nell’EES, e quando, da chi e per quale scopo essi sono stati trattati;
k)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dall’EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
l)
garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
m)
garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell’EES siano adeguatamente segnalate;
n)
monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l’osservanza del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda il funzionamento dell’EES, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2, compresa l’adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro. eu-LISA garantisce altresì l’affidabilità, accertandosi che siano adottate le misure tecniche necessarie per garantire che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dell’EES.
4. eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio armonizzato alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l’intero EES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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