Art. 45

Responsabilità

In vigore dal 30 nov 2017
Responsabilità 1.   Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno materiale o immateriale in esito a un trattamento illecito o a un atto non conforme al presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile del danno subito. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 2.   Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato all’EES conseguente all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa all’EES abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l’impatto. 3.   Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro convenuto.
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