Art. 4
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«loci» (singolare «locus»): posizioni del DNA che contengono caratteristiche identificative di un campione di DNA umano analizzato;
2)
«profilo DNA»: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di loci o la particolare struttura molecolare nei vari loci;
3)
«dati indicizzati sul DNA»: il profilo DNA e il numero di riferimento di cui all’;
4)
«profilo DNA identificato»: il profilo DNA di una persona identificata;
5)
«profilo DNA non identificato»: il profilo DNA rilevato nel corso delle indagini penali e appartenente a una persona non ancora identificata, compreso il profilo DNA ottenuto da tracce;
6)
«dati dattiloscopici»: immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, immagini delle impronte palmari, immagini delle impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), che sono conservati e trattati in una banca dati automatizzata;
7)
«dati indicizzati dattiloscopici»: i dati dattiloscopici e il numero di riferimento di cui all’;
8)
«dati dattiloscopici non identificati»: dati dattiloscopici raccolti nel corso delle indagini penali e appartenenti a una persona non ancora identificata, compresi dati dattiloscopici ottenuti da tracce;
9)
«dati dattiloscopici identificati»: i dati dattiloscopici di una persona identificata;
10)
«singolo caso»: un singolo fascicolo relativo alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di un reato, alla ricerca di una persona scomparsa o all’identificazione di resti umani non identificati;
11)
«immagine del volto»: un’immagine digitalizzata del volto;
12)
«dati indicizzati sull’immagine del volto»: l’immagine del volto e il numero di riferimento di cui all’;
13)
«immagine del volto non identificata»: un’immagine del volto raccolta nel corso di un’indagine penale e appartenente a una persona non ancora identificata, compresa un’immagine del volto ottenuta da tracce;
14)
«immagine del volto identificata»: l’immagine del volto di una persona identificata;
15)
«dati biometrici»: profili DNA, dati dattiloscopici o immagini del volto;
16)
«dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
17)
«corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati conservati in una banca dati;
18)
«candidato»: i dati rispetto ai quali è stata verificata una corrispondenza;
19)
«Stato membro richiedente»: uno Stato membro che effettua una consultazione tramite il quadro Prüm II;
20)
«Stato membro richiesto»: uno Stato membro le cui banche dati sono consultate dallo Stato membro richiedente tramite il quadro Prüm II;
21)
«estratto del casellario giudiziale»: i dati anagrafici di persone indagate e condannate disponibili nelle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati;
22)
«pseudonimizzazione»: la pseudonimizzazione quale definita all’, punto 5, della direttiva (UE) 2016/680;
23)
«indagato»: una persona quale definita all’, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680;
24)
«dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680;
25)
«dati Europol»: qualsiasi dato personale operativo trattato da Europol a norma del regolamento (UE) 2016/794;
26)
«autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine o accertamento di reati, o qualsiasi altro organismo o soggetto incaricato dal diritto di uno Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i pubblici poteri per le finalità di prevenzione, indagine o accertamento di reati;
27)
«autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/680;
28)
«SIENA»: l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita e sviluppata da Europol in conformità del regolamento (UE) 2016/794;
29)
«incidente»: un incidente quale definito all’, punto 6, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
30)
«incidente significativo»: qualsiasi incidente, salvo se tale incidente presenta un impatto limitato ed è probabile che sia già adeguatamente compreso in termini di metodo o tecnologia;
31)
«minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica caratterizzata dalla possibilità, dalla capacità e dalla finalità di causare un incidente significativo;
32)
«vulnerabilità significativa»: una vulnerabilità che, se sfruttata, porterà probabilmente a un incidente significativo.
Storico versioni
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