Art. 4 · Definizioni

Art. 4

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «loci» (singolare «locus»): posizioni del DNA che contengono caratteristiche identificative di un campione di DNA umano analizzato; 2) «profilo DNA»: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di loci o la particolare struttura molecolare nei vari loci; 3) «dati indicizzati sul DNA»: il profilo DNA e il numero di riferimento di cui all’; 4) «profilo DNA identificato»: il profilo DNA di una persona identificata; 5) «profilo DNA non identificato»: il profilo DNA rilevato nel corso delle indagini penali e appartenente a una persona non ancora identificata, compreso il profilo DNA ottenuto da tracce; 6) «dati dattiloscopici»: immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, immagini delle impronte palmari, immagini delle impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), che sono conservati e trattati in una banca dati automatizzata; 7) «dati indicizzati dattiloscopici»: i dati dattiloscopici e il numero di riferimento di cui all’; 8) «dati dattiloscopici non identificati»: dati dattiloscopici raccolti nel corso delle indagini penali e appartenenti a una persona non ancora identificata, compresi dati dattiloscopici ottenuti da tracce; 9) «dati dattiloscopici identificati»: i dati dattiloscopici di una persona identificata; 10) «singolo caso»: un singolo fascicolo relativo alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di un reato, alla ricerca di una persona scomparsa o all’identificazione di resti umani non identificati; 11) «immagine del volto»: un’immagine digitalizzata del volto; 12) «dati indicizzati sull’immagine del volto»: l’immagine del volto e il numero di riferimento di cui all’; 13) «immagine del volto non identificata»: un’immagine del volto raccolta nel corso di un’indagine penale e appartenente a una persona non ancora identificata, compresa un’immagine del volto ottenuta da tracce; 14) «immagine del volto identificata»: l’immagine del volto di una persona identificata; 15) «dati biometrici»: profili DNA, dati dattiloscopici o immagini del volto; 16) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; 17) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati conservati in una banca dati; 18) «candidato»: i dati rispetto ai quali è stata verificata una corrispondenza; 19) «Stato membro richiedente»: uno Stato membro che effettua una consultazione tramite il quadro Prüm II; 20) «Stato membro richiesto»: uno Stato membro le cui banche dati sono consultate dallo Stato membro richiedente tramite il quadro Prüm II; 21) «estratto del casellario giudiziale»: i dati anagrafici di persone indagate e condannate disponibili nelle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati; 22) «pseudonimizzazione»: la pseudonimizzazione quale definita all’, punto 5, della direttiva (UE) 2016/680; 23) «indagato»: una persona quale definita all’, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680; 24) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680; 25) «dati Europol»: qualsiasi dato personale operativo trattato da Europol a norma del regolamento (UE) 2016/794; 26) «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine o accertamento di reati, o qualsiasi altro organismo o soggetto incaricato dal diritto di uno Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i pubblici poteri per le finalità di prevenzione, indagine o accertamento di reati; 27) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/680; 28) «SIENA»: l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita e sviluppata da Europol in conformità del regolamento (UE) 2016/794; 29) «incidente»: un incidente quale definito all’, punto 6, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). 30) «incidente significativo»: qualsiasi incidente, salvo se tale incidente presenta un impatto limitato ed è probabile che sia già adeguatamente compreso in termini di metodo o tecnologia; 31) «minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica caratterizzata dalla possibilità, dalla capacità e dalla finalità di causare un incidente significativo; 32) «vulnerabilità significativa»: una vulnerabilità che, se sfruttata, porterà probabilmente a un incidente significativo.
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