Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 ott 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 2) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati da organi o organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE per conseguire gli obiettivi ed eseguire i compiti stabiliti negli atti giuridici che li istituiscono; 3) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 4) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 5) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; 6) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; 7) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; 8) «titolare del trattamento»: l’istituzione o l’organo dell’Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell’Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione; 9) «titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione»: i titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e i titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680; 10) «istituzioni e organi dell’Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione istituiti dal TUE, dal TFUE o dal trattato Euratom oppure sulla base di tali trattati; 11) «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 12) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 13) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; 14) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 15) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 16) «violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati, o l’accesso agli stessi; 17) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano, in particolare, dati dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 18) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici; 19) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; 20) «servizio della società dell’informazione»: il servizio definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); 21) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi; 22) «autorità di controllo nazionale»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2016/680; 23) «utente»: qualsiasi persona fisica che si serve di una rete o di un’apparecchiatura terminale che funziona sotto il controllo di un’istituzione o di un organo dell’Unione; 24) «elenco»: elenco di utenti accessibile al pubblico o elenco interno di utenti disponibile in un’istituzione od organo dell’Unione o condiviso tra istituzioni e organi dell’Unione, in formato cartaceo o elettronico. 25) «rete di comunicazione elettronica»: un sistema di trasmissione basato o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radio e televisive nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasmesso; 26) «apparecchiature terminali»: le apparecchiature terminali quali definite all’, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione (18).
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