Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "richiedente protezione internazionale": il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ai sensi dell', lettera h), della direttiva 2011/95/UE, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;
b) "Stato membro d'origine":
i)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
ii)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale;
iii)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette detti dati al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
c) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale quale definita all', lettera a), della direttiva 2011/95/UE;
d) "risposta pertinente": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati relativi alle impronte digitali registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell', paragrafo 4;
e) "punto di accesso nazionale": il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;
f) "agenzia": l'agenzia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;
g) "Europol": l'Ufficio europeo di polizia istituito con decisione 2009/371/GAI;
h) "dati Eurodac": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all' e all', paragrafo 2;
i) "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
j) "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
k) "reati gravi": le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
l) "dati relativi alle impronte digitali": i dati sulle impronte digitali di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita, oppure un'impronta digitale latente.
2. I termini definiti nell' della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell' del regolamento (UE) n. 604/2013 hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
4. I termini definiti nell' della decisione quadro 2008/977/GAI hanno lo stesso significato nel presente regolamento laddove i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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