Art. 14

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

In vigore dal 26 giu 2013
Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali 1.   Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. 2.   Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti: a) dati relativi alle impronte digitali; b) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo; c) sesso; d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; e) data di rilevamento delle impronte digitali; f) data della trasmissione dei dati al sistema centrale; g) identificativo utente dell'operatore. 3.   In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione. 4.   L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. 5.   In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno. Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.
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