Art. 16
Conservazione dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Conservazione dei dati
1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all', paragrafo 1, è conservata nel sistema centrale per 18 mesi a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.
2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all', paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dal sistema centrale a norma dell', paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
a)
al cittadino di un paese terzo o all'apolide è stato rilasciato un titolo di soggiorno;
b)
il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;
c)
il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine per i motivi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1.
4. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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