Art. 28

Conservazione delle registrazioni

In vigore dal 26 giu 2013
Conservazione delle registrazioni 1.   L'agenzia conserva le registrazioni di tutti i trattamenti dei dati avvenuti nel sistema centrale. Le registrazioni indicano lo scopo, la data e la durata dell'accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili. 2.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate. 3.   Ai fini di cui all', paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.
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