Art. 30

Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo

In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento ciascuno Stato membro dispone che l'autorità o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo il proprio diritto interno, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente e ai sensi del presente regolamento. 2.   Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati relativi alle impronte digitali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:603:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo