Art. 29
Diritti dell'interessato
In vigore dal 26 giu 2013
Diritti dell'interessato
1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui agli , paragrafo 1, 14, paragrafo 1, o 17, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile:
a)
dell'identità del responsabile del trattamento ai sensi dell', lettera d), della direttiva 95/46/CE ed eventualmente del suo rappresentante;
b)
dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'Eurodac, compresa una descrizione delle finalità del regolamento (UE) n. 604/2013, conformemente all' dello stesso, nonché una spiegazione, in forma intelligibile e con un linguaggio semplice e chiaro, del fatto che è ammesso l'accesso degli Stati membri e di Europol all'Eurodac a fini di contrasto;
c)
dei destinatari dei dati;
d)
riguardo alla persona di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;
e)
del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all', paragrafo 1.
2. Per quanto riguarda la persona di cui all', paragrafo 1, o 14, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.
Per quanto riguarda la persona di cui all', paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi al sistema centrale. Questo obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.
Se una persona soggetta all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.
3. È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, di detto regolamento.
L'opuscolo è scritto in modo chiaro e semplice, in una lingua che la persona interessata comprende o che o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile.
L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo.
4. Ai fini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento in ciascuno Stato membro gli interessati possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all' della direttiva 95/46/CE.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati a essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell', lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.
5. Ai fini di cui all', paragrafo 1, in ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illecitamente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza eccessivo indugio dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.
6. Ai fini di cui all', paragrafo 1, se i diritti di rettifica e di cancellazione sono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri che hanno trasmesso i dati affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la liceità della loro trasmissione e registrazione nel sistema centrale.
7. Ai fini di cui all', paragrafo 1, qualora risulti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell', paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.
8. Ai fini di cui all', paragrafo 1, ove contesti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.
Lo Stato membro fornisce agli interessati anche le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Queste comprendono le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.
9. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 4 e 5 contiene tutti i particolari necessari per l'identificazione dell'interessato, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 e sono cancellati subito dopo.
10. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.
11. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 4, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta e delle modalità della sua presentazione sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo.
12. Ai fini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, in ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste l'interessato, su sua richiesta, nell'esercizio dei suoi diritti, ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.
13. Ai fini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l'interessato si trova gli prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l'interessato si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati.
14. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 4 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.
15. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 5. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza all'interessato, ai sensi del paragrafo 13, per tutto l'iter processuale.
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