Art. 4
Gestione operativa
In vigore dal 26 giu 2013
Gestione operativa
1. L'agenzia è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.
La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione del sistema centrale. Sono elaborati un piano e un sistema di continuità operativa che prendono in considerazione le esigenze di manutenzione e i periodi di inattività del sistema imprevisti, incluso l'impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati.
In cooperazione con gli Stati membri, l'agenzia provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per il sistema centrale.
2. L'agenzia è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
a)
controllo;
b)
sicurezza;
c)
coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare:
a)
l'esecuzione del bilancio;
b)
acquisizione e rinnovo;
c)
aspetti contrattuali.
4. Fatto salvo l' dello statuto dei funzionari, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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