Art. 6

Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

In vigore dal 26 giu 2013
Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all', paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica. Gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative, conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici. 2.   Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac. Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere una richiesta di accesso all'Eurodac ai sensi dell'. Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali al punto di accesso nazionale.
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Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/603) — Testo vigente | Portale Normativo