Art. 7

Europol

In vigore dal 26 giu 2013
Europol 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali. 2.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.
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