Art. 9
Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali
In vigore dal 26 giu 2013
Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all', lettere da b) a g), del presente regolamento.
L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.
2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.
Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.
3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all', lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell', lettera b), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.
4. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente, i dati di cui all', lettere da a) a k), insieme al contrassegno di cui all', paragrafo 1, se applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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