Art. 25

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

In vigore dal 26 giu 2013
Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati 1.   Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'agenzia definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati relativi alle impronte digitali qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati. 2.   Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'agenzia, il sistema centrale esamina la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, l'agenzia definisce i criteri per assicurare che le richieste siano esaminate in via prioritaria. 3.   L'agenzia, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto. 4.   Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all', paragrafo 1,del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, a norma dell' del regolamento (UE) n. 604/2013. Le informazioni pervenute dal sistema centrale riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità. 5.   Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale non corrisponde ai dati relativi alle impronte digitali inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano questa circostanza alla Commissione e all'agenzia quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.
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