Art. 24
Trasmissione
In vigore dal 26 giu 2013
Trasmissione
1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati di cui all'allegato I. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'agenzia definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. L'agenzia assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all', all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all' e all', paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'agenzia definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.
3. Il numero di riferimento di cui all', lettera d), all', paragrafo 2, lettera d), all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli , paragrafo 1, 14, paragrafo 1, o 17, paragrafo 1.
4. Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'allegato I. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all', paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all', paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all', paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all' da "4", quelli relativi alle richieste di cui all' da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all' da "9".
5. L'agenzia definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.
6 Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'agenzia definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.
Storico versioni
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