Art. 11

Registrazione dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Registrazione dei dati Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati: a) dati relativi alle impronte digitali; b) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all', lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente; c) sesso; d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; e) data di rilevamento delle impronte digitali; f) data della trasmissione dei dati al sistema centrale; g) identificativo utente dell'operatore; h) nei casi di cui all', lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento; i) nei casi di cui all', lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri; j) nei casi di cui all', lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato; k) nei casi di cui all', lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.
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