Art. 10
Informazioni sullo status dell'interessato
In vigore dal 26 giu 2013
Informazioni sullo status dell'interessato
Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell' ai fini della trasmissione di cui all', paragrafo 5:
a)
quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 604/2013, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ripresa in carico di cui all' dello stesso, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell' del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo;
b)
quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all' del regolamento (UE) n. 604/2013, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell' del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo;
c)
non appena stabilisce che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell' del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell' del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013;
d)
non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell' del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale come previsto all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell' del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;
e)
lo Stato membro che diventa competente ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 aggiorna i dati registrati ai sensi dell' del presente regolamento relativi al richiedente protezione internazionale, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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