Art. 18

Contrassegno dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Contrassegno dei dati 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all' contrassegna a fini di contrasto i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'agenzia. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell' ai fini della trasmissione di cui all', paragrafo 5. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, o 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti. 2.   I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all', paragrafo 2, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui all'interessato è stata concessa la protezione internazionale. In caso di risposta pertinente, il sistema centrale trasmette i dati di cui all', lettere da a) a k), per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all', paragrafo 2; i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all', paragrafo 1, fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di risposta pertinente, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo. 3.   Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli o 19 della direttiva 2011/95/UE.
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Contrassegno dei dati (Art. 18 Regolamento (UE) 2013/603) — Testo vigente | Portale Normativo