Art. 20

Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato: — le banche nazionali dei dati dattiloscopici; — i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall'autorità designata all'autorità di verifica; e — il sistema di informazione visti, purché siano soddisfatte le condizioni per il confronto previste dalla decisione 2008/633/GAI; e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme: a) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l'interrogazione della banca dati; b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. 2.   Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali.
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