Art. 21

Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati relativi alle impronte digitali conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme: a) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, ossia esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata la ricerca della banca dati; b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. 2.   Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali. 3.   Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.
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Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac (Art. 21 Regolamento (UE) 2013/603) — Testo vigente | Portale Normativo