Art. 11
Registrazione dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Registrazione dei dati
Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:
a)
dati relativi alle impronte digitali;
b)
Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all', lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;
c)
sesso;
d)
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
e)
data di rilevamento delle impronte digitali;
f)
data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
g)
identificativo utente dell'operatore;
h)
nei casi di cui all', lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;
i)
nei casi di cui all', lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;
j)
nei casi di cui all', lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;
k)
nei casi di cui all', lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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