Art. 34

Sicurezza dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Sicurezza dei dati 1.   Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e nel corso della trasmissione al sistema centrale. 2.   Ciascuno Stato membro, in relazione a tutti i dati trattati dalle proprie autorità competenti a norma del presente regolamento, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di: a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'Eurodac (controlli all'ingresso delle strutture); c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione); e) impedire che i dati siano trattati nell'Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell'Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e unico e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati); g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili, come pure ogni altra informazione pertinente che dette autorità possano richiedere a fini di controllo, a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all' della direttiva 95/46/CE e all' della decisione quadro 2008/977/GAI, su richiesta di queste ultime (profili personali); h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione); i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati); j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dall'Eurodac o verso l'Eurodac, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell'applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a j) che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza. 3.   Gli Stati membri informano l'agenzia degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi. L'agenzia informa gli Stati membri, Europol e il garante europeo della protezione dei dati su incidenti di sicurezza. Gli Stati membri interessati, l'agenzia ed Europol collaborano in caso di tali incidenti. 4.   L'agenzia adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'Eurodac, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.
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