Art. 33
Protezione dei dati personali a fini di contrasto
In vigore dal 26 giu 2013
Protezione dei dati personali a fini di contrasto
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della decisione quadro 2008/977/GAI siano altresì applicabili al trattamento dei dati personali effettuato dalle proprie autorità nazionali a fini di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali di controllo designate a norma della decisione quadro 2008/977/GAI controllano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento dagli Stati membri ai fini di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'Eurodac e dall'Eurodac.
3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol ai sensi del presente regolamento è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI ed è sottoposto al controllo di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che i diritti della persona non siano violati.
4. I dati personali ottenuti ai sensi del presente regolamento dall'Eurodac ai fini di cui all', paragrafo 2, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.
5. Il sistema centrale, le autorità designate e di verifica ed Europol conservano la registrazione relativa alle ricerche onde permettere alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all', paragrafo 7. Qualora l'obiettivo sia diverso da tali fini, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.
Storico versioni
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