Art. 32

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati 1.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'Eurodac. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai sensi dell', paragrafo 2, ogni anno un organo indipendente svolga un controllo del trattamento dei dati personali a fini di cui all', paragrafo 2, inclusa l'analisi di un campione di richieste motivate in formato elettronico. Il controllo è accluso alla relazione annuale degli Stati membri di cui all', paragrafo 7. 3.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, se necessario. 4.   Al fine di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'agenzia una relazione congiunta sulle attività svolte.
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