Art. 40

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

In vigore dal 26 giu 2013
Relazione annuale, monitoraggio e valutazione 1.   L'agenzia trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attività del sistema centrale, nella quale esamina tra l'altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2. 2.   L'agenzia provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio. 3.   Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale. 4.   Entro 20 luglio 2018, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   Gli Stati membri forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1. 6.   L'agenzia, gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 4. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro o non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate. 7.   Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su: — la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave, — i motivi di ragionevole sospetto, — i ragionevoli motivi addotti per giustificare il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI, conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, — il numero di richieste di confronto, — il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione, e — la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui l'autorità di verifica non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori. Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo. 8.   Sulla base delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 7 e oltre alla valutazione complessiva di cui al paragrafo 4, la Commissione predispone una relazione annuale sull'accesso all'Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.
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