Art. 39
Spese
In vigore dal 26 giu 2013
Spese
1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.
3. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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