Art. 39 · Spese

Art. 39

Spese

In vigore dal 26 giu 2013
Spese 1.   Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. 2.   Le spese per i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, sono a carico dei singoli Stati membri. 3.   Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all', paragrafo 2.
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