Art. 37

Risarcimento dei danni

In vigore dal 26 giu 2013
Risarcimento dei danni 1.   Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile. 2.   Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al sistema centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui l'agenzia o un altro Stato membro abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti. 3.   Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.
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