Art. 36

Registrazione e documentazione

In vigore dal 26 giu 2013
Registrazione e documentazione 1.   Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all', paragrafo 2, siano registrate o documentate per verificare l'ammissibilità della richiesta, per controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo. 2.   Il registro o la documentazione indicano in ogni caso: a) lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa la forma di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto; b) i fondati motivi addotti per giustificare, conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI; c) il riferimento del fascicolo nazionale; d) la data e l'ora esatta della richiesta di confronto inviata al sistema centrale dal punto di accesso nazionale; e) l'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati; f) se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 3, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori; g) i dati usati per il confronto; h) conformemente alle disposizioni nazionali o alla decisione 2009/371/GAI, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli. 3.   Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.
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