Art. 35
Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato
In vigore dal 26 giu 2013
Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato
1. I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi dell', lettera b), della decisione quadro 2008/977/GAI.
2. I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a una risposta pertinente ottenuta a fini di cui all', paragrafo 2, non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un grave rischio che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013.
Storico versioni
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