Art. 35

Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato

In vigore dal 26 giu 2013
Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato 1.   I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi dell', lettera b), della decisione quadro 2008/977/GAI. 2.   I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a una risposta pertinente ottenuta a fini di cui all', paragrafo 2, non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un grave rischio che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:603:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo