Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 set 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all', punto 2, del regolamento (UE) 2016/399, a cui si applica il titolo II di tale regolamento; 2)   «controllo di frontiera»: il controllo di frontiera ai sensi dell', punto 10, del regolamento (UE) 2016/399; 3)   «guardia di frontiera»: la guardia di frontiera ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) 2016/399; 4)   «squadre della guardia di frontiera e costiera europea»: squadre di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, compresi guardie di frontiera e altro personale competente distaccati in qualità di esperti nazionali dagli Stati membri presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da impiegare nelle operazioni congiunte e negli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione; 5)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, o nel quale è dispiegata una squadra di sostegno per la gestione della migrazione; 6)   «Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro al quale un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti appartiene; 7)   «Stato membro partecipante»: lo Stato membro che partecipa a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere, a un'operazione o un intervento di rimpatrio o il dispiegamento di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, nonché lo Stato membro che partecipa a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio fornendo attrezzatura tecnica o personale, diverso dallo Stato membro ospitante; 8)   «membri delle squadre»: membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, che partecipano a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio; 9)   «squadre di sostegno per la gestione della migrazione»: squadre di esperti che forniscono un rinforzo tecnico e operativo agli Stati membri nei punti di crisi e che sono composte da esperti degli Stati membri distaccati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol o altre agenzie competenti dell'Unione; 10)   «punto di crisi»: una zona in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le agenzie dell'Unione competenti e gli Stati membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria sproporzionata, reale o potenziale, caratterizzata da un aumento significativo del numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna; 11)   «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell', punto 3, della direttiva 2008/115/CE; 12)   «decisione di rimpatrio»: una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l'illegalità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva 2008/115/CE; 13)   «rimpatriando»: un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è soggetto a una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro; 14)   «operazione di rimpatrio»: un'operazione coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera costiera che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o su base volontaria; 15)   «intervento di rimpatrio»: un'attività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce agli Stati membri un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante il dispiegamento negli Stati membri di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio. 16)   «criminalità transfrontaliera»: una forma grave di criminalità avente una dimensione transfrontaliera che ha luogo alle frontiere esterne o lungo le stesse o riferita alle frontiere esterne;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1624:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo